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AUTORI
E GIORNALISTI TELEVISIVI:
Il SEGRETO PROFESSIONALE |
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L’esigenza
manifestata da più parti è quella di rivedere la disciplina del segreto
istruttorio e di conseguenza di quello professionale, che non lasci spazio
ad equivoci.
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La legge istitutiva dell’Ordine professionale, contempla che i giornalisti si possono rifiutare di collaborare con i magistrati nel rendere pubbliche le loro fonti, i loro informatori, sulla base del segreto professionale. Il problema riguarda però anche i giornalisti, che vengono sollecitati da più parti a porsi il problema dell’effetto delle rivelazioni di segreti d’ufficio che possono arrivare a cancellare anni di lavoro di un giudice. E sempre lecito pubblicare notizie coperte dal segreto? In che modo può essere garantita la libertà di stampa, sancita dalla Costituzione? In Italia, definito il paese dei misteri, il problema è ancora più emblematico. Ma entrare nei dettagli di questo dibattito significherebbe occupare centinaia di pagine. Noi ci limiteremo, di fronte all’esigenza di una riforma auspicata da tutti, a riportare il giudizio di Carlo Gessa. Tenendo presente quanto scrive Sergio Turone sull’«Unità» del 15/8/89: «Nella società contemporanea l’informazione ha lo stesso peso che ha, per esempio, il diritto. Ma, mentre il diritto è materia di studio da quasi tremila anni, la saggistica sull’informazione ha cominciato a muovere i primi passi nell’ultimo quarantennio, e solo oggi sta imponendosi, per isolata iniziativa di alcuni docenti, quale materia di studio nelle università». Così Carlo Gessa descrive il segreto professionale del giornalista: «Su un piano generale, il segreto professionale è istituto previsto dalla legge processuale penale (art. 351 c.p.p.) che sottrae i professionisti dall’obbligo di deporre in giudizio sui fatti conosciuti in ragione della loro professione, che, altrimenti, in caso di esame testimoniale, sarebbero tenuti a riferire al giudice a pena di sanzione. Ma esso è, prima ancora, un istituto di etica professionale, imposto dai doveri di correttezza, prima che dalla legge che vieta ai professionisti di diffondere notizie acquisite nella qualità fiduciaria e relative a persone, beni e interessi loro affidati. Il segreto tutela, così, l’affidamento dei destinatari delle prestazioni professionali e la sua violazione costituisce illecito ai loro danni, perseguibile disciplinarmente e anche civilmente.... Lo scopo del cosiddetto segreto giornalistico non è evidentemente quello comune, di impedire la diffusione di una notizia privata, ma, all’opposto, quello di agevolare la conoscenza dei fatti di interesse per l’opinione pubblica, che, diversamente, per tema di ritorsione, potrebbero restare celati, se le fonti dell’informazione non fossero protette. In altri termini, il segreto giornalistico è al servizio della maggior diffusione possibile, e non, viceversa, della restrizione dell’informazione; ma dinanzi al giudice non si traduce ancora, positivamente, in un riconosciuto diritto di astensione dalla deposizione richiesta, anche se fondato su un motivo di particolare valore morale e sociale, quale il doveroso rispetto dell’etica della professione.» (Dal Vademecum del giornalista, supplemento a «Stampa romana», n.8/9, agosto/settembre 1987). |
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